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[1]Le promozioni hanno luogo per anzianita', per scelta o per concorso.
[2]Esse sono ordinate:
- a)nelle classi dei comuni del Corpo Reali Equipaggi, dal Comandante superiore del Corpo stesso;
- b)nei gradi di bassa forza del Corpo medesimo, dal Ministero della Marina o dalle autorita' da esso all'uopo permanentemente delegate;
- c)nei gradi di ufficiale, per decreto Reale.
[3]Il conferimento della classe e del grado e' rappresentato dai distintivi stabiliti per la classe e per il grado stesso.
Testo in vigore dal 12 marzo 1898 al 30 luglio 1926
