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[1]Gli ufficiali in posizione ausiliaria e tutti gli altri ufficiali inscritti nella riserva navale cessano di appartenervi, pur conservando il grado con la relativa uniforme:
[2]a 75 anni gli ufficiali ammiragli;
[3]a 65 » gli ufficiali superiori;
[4]a 60 » gli ufficiali inferiori. 10
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 2 maggio 1915, n. 596, convertito senza modificazioni dalla L. 30 marzo 1922, n. 452, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' sospesa fino al 31 dicembre 1915 l'applicazione dell'art. 23 della legge 6 marzo 1898, n. 59".
Testo in vigore dal 27 maggio 1915 al 30 luglio 1926
