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[1]((I militari del C. R. E. in congedo se idonei, possono ottenere la promozione al solo grado superiore a quello coi quale furono licenziati dalle armi e limitatamente al grado di capo di 1ª classe incluso, purche' siano gia' stati promossi i pari grado della stessa categoria e specialita' in servizio attivo permanente di uguale anzianita' e secondo le norme dettate dal regolamento.
[2]Quelli pero' che si trovano in possesso della patente di capitano marittimo, macchinista navale, costruttore navale, possono invece conseguire il grado di capo di 2ª classe in virtu' del R. decreto n. 1247 del 24 settembre 1914.
[3]L'avanzamento ha luogo coi criteri stabiliti per i singoli gradi, dalla tabella annessa all'art. 31 della presente legge)).
Testo in vigore dal 25 aprile 1916 al 30 luglio 1926
