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Le promozioni degli ufficiali in servizio ausiliario o in riserva non hanno alcun effetto relativamente alle pensioni vitalizie, che a loro competono in ragione del grado col quale hanno lasciato la posizione di attivita'. Pero' l'assegnamento supplementare da contribuirsi a questi ufficiali quando sono chiamati a prestare servizio attivo, deve essere uguale alla differenza tra la pensione e lo stipendio assegnato al grado che essi hanno raggiunto in seguito all'avanzamento.

Testo in vigore dal 12 marzo 1898 al 30 luglio 1926

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1898-03-06;59~art22 · fonte del testo

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