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Le promozioni degli ufficiali in servizio ausiliario o in riserva non hanno alcun effetto relativamente alle pensioni vitalizie, che a loro competono in ragione del grado col quale hanno lasciato la posizione di attivita'. Pero' l'assegnamento supplementare da contribuirsi a questi ufficiali quando sono chiamati a prestare servizio attivo, deve essere uguale alla differenza tra la pensione e lo stipendio assegnato al grado che essi hanno raggiunto in seguito all'avanzamento.
Testo in vigore dal 12 marzo 1898 al 30 luglio 1926
