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E' estesa agli ufficiali del Genio navale (ingegneri e macchinisti) del Corpo sanitario e del Commissariato, la disposizione dell'art. 6 della legge 29 gennaio 1885 n. 1897; pero' per tali Corpi il limite di eta' in ciascun grado e' quello stabilito per gli ufficiali dello Stato maggiore generale del grado immediatamente superiore.
Testo in vigore dal 12 marzo 1898 al 30 luglio 1926
