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[1]Per gli effetti della presente legge e' considerato tempo d'imbarco utile quello passato a bordo di Regie navi in armamento o in riserva, oppure su navi non appartenenti alla Regia Marina, con missione concernente il servizio dello Stato.
[2]La meta' del tempo prescritto deve pero' essere compiuta su Regie navi in armamento od in effettivo servizio di navigazione.
Testo in vigore dal 12 marzo 1898 al 30 luglio 1926
