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La meta' del tempo d'imbarco, eccedente quello stabilito quale minimo da compiersi in un dato grado, e' valutata per l'avanzamento come se avesse avuto luogo nel grado immediatamente superiore, sempre che' i tre quarti del tempo d'imbarco prescritto per questo ultimo grado siano stati effettivamente raggiunti.
Testo in vigore dal 12 marzo 1898 al 30 luglio 1926
