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La meta' del tempo d'imbarco, eccedente quello stabilito quale minimo da compiersi in un dato grado, e' valutata per l'avanzamento come se avesse avuto luogo nel grado immediatamente superiore, sempre che' i tre quarti del tempo d'imbarco prescritto per questo ultimo grado siano stati effettivamente raggiunti.

Testo in vigore dal 12 marzo 1898 al 30 luglio 1926

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1898-03-06;59~art13 · fonte del testo

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