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E' condizione necessaria per conseguire la nomina di cui agli articoli precedenti, essere cittadino italiano; pero' i non regnicoli che abbiano ottenuto la cittadinanza, non dovranno avere obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato donde provengono.
Testo in vigore dal 12 marzo 1898 al 30 luglio 1926
