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[1]Il Governo del Re e' autorizzato, presentando i bilanci annuali, a modificare le quote indicate nel precedente articolo ogni qualvolta ne riconosca la necessita'.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 28 giugno 1891.
[4]UMBERTO.
[5]L. Luzzatti. S. de Saint Bon.
[6]Visto, Il Guardasigilli: L. Ferraris.
Testo in vigore dal 10 luglio 1891 al 16 dicembre 2009
