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[1]Qualora si rendesse necessario, in avvenire, di modificare il regime indicato alle lettere a e b dell'articolo precedente, compreso quello della Categoria VIII della tariffa dei dazi doganali, il Governo potra' farlo con decreti Reali, da presentarsi immediatamente al Parlamento per essere convertiti in legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 11 febbraio 1899.
[4]UMBERTO.
[5]N. Canevaro. A. Fortis. Vacchelli. Carcano. Pelloux.
[6]Visto, Il Guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 11 febbraio 1899 al 16 dicembre 2009
