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[1]Rimane in vigore la disposizione dell'art. 25 del testo unico citato riguardante l'esenzione intera della tassa per l'alcool adoperato nella fabbricazione dell'enocianina. Sono abrogate le disposizioni in vigore riguardanti la restituzione della tassa di fabbricazione sullo spirito adoperato come materia prima nelle industrie.

[2]Par lo spirito da adoperarsi nella fabbricazione dell'aceto, l'abbuono di tassa, considerato all'art. 17 della legge 14 luglio 1887, N. 4703, e' stabilito nella misura di 50 lire per ogni ettolitro di spirito a 100 gradi.

Testo in vigore dal 13 luglio 1889 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1889-07-11;6212~art9 · fonte del testo

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