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[1]Se i proprietari o coltivatori di fondi diversi si uniscono in associazione cooperativa, allo scopo di distillare in comune e in una stessa fabbrica le materia indicate alle lettere h) e c) dell'art. 5 derivanti dai fondi medesimi, la misura dell'abbuono considerato da questo articolo e' portata al 30 per cento per la distillazione delle frutta, delle vinaccie e delle feccie di vino, a 40 per cento per la distillazione del vino.
[2]Rispetto a queste fabbriche, valgono le disposizioni per la vigilanza e il riscontro di che al secondo comma dell'art. 4.
Testo in vigore dal 13 luglio 1889 al 16 dicembre 2009
