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[1]Sono considerate agrarie, agli effetti di questa legge, le distillerie esistenti nei fondi di proprieta' del fabbricante o da lui coltivati, nelle quali lo spirito deriva dalla distillazione delle vinaccie, delle frutta e del vino esclusivamente prodotti nei fondi medesimi.

[2]Le distillerie agrarie pagano la tassa in ragione della produttivita' giornaliera dei lambicchi, determinata secondo le discipline stabilite dall'art. 14 del citato testo unico di legge del 12 ottobre 1823 e nel Regio decreto 7 settembre 1887, N. 4920, emanato conformemente agli articoli 9 e 10 della legge 10 luglio 1887, N. 1665.

[3]L'Amministrazione e' pero' autorizzata ad applicare l'accertamento della tassa di fabbricazione, giusta l'art. 4, anche alle distillerie agrarie, allorquando la produzione dello spirito durante l'anno ecceda i venti ettolitri di alcool anidro. In tal caso l'abbuono di fabbricazione sara' applicato secondo la misura indicata nel seguente art. 7.

Testo in vigore dal 13 luglio 1889 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1889-07-11;6212~art6 · fonte del testo

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