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La presente legge entrera' in vigore col primo giorno di settembre Dallo stesso giorno, la restituzione o l'abbuono dei diritti per i casi di esportazione, considerati dall'art. 8, saranno fatti prendendo per base la misura delle tasse fissate dagli articoli 1 e 2 di questa legge.
Testo in vigore dal 13 luglio 1889 al 16 dicembre 2009
