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[1]Per il primo anno dall'applicazione della presente legge, l'abbuono, di che all'art. 5 lettera C, per la distillazione del vino sara' di 40 per cento.
[2]I fabbricanti che, anteriormente al l° settembre 1889, dichiareranno di produrre spirito dal vino, e si sottoporranno alla liquidazione della tassa di fabbricazione in ragione del prodotto effettivamente accertato, saranno ammessi a godere dell'abbuono considerato nel presente articolo a partire dal giorno della pubblicazione della presente legge.
[3]Pero' lo spirito di vino cosi' ottenuto dovra' essere conservato in speciali magazzini assimilati ai depositi doganali, e non potra' essere estratto da questi ne' venir posto in commercio nello Stato ed esportato che dopo il 31 agosto del corrente anno 1889.
Testo in vigore dal 13 luglio 1889 al 16 dicembre 2009
