Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 luglio 1889 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
L'esistenza di materie prime alcooliche o alcoolizzabili, diverse da quelle dichiarate per la lavorazione, nei locali delle fabbriche di spirito e in quelli per la rettificazione e trasformazione di esso, costituisce contrabbando, ed e' punita con multa dal doppio al quadruplo della tassa corrispondente alla resa in alcool dell'intera quantita' delle materie medesime.
Testo in vigore dal 13 luglio 1889 al 16 dicembre 2009
