Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 luglio 1889 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]L'art. 7 della citata legge 12 luglio 1888, allegato C, va sostituito con l'articolo seguente:
[2]Quando gli spiriti soggetti alla tassa di vendita escono dalle fabbriche considerate dallo art. 4, dalle distillerie agrarie soggette all'accertamento diretto della tassa di fabbricazione, dalle distillerie cooperative, di che all' art. 7 della presente legge, ovvero dagli opifici di rettificazione, saranno accompagnati da bolletta di pagamento rilasciata dall'ufficio finanziario.
[3]Le dette distillerie agrarie e quelle cooperative dovranno essere provvedute del locale annesso alla fabbrica, ai termini dall'art. 6 della citata legge 12 luglio 1888, allegato C.
[4]Quando gli spiriti soggetti a tassa di vendita escono dalle altre fabbriche devono essere accompagnati da bolletta di legittimazione, la quale sara' rilasciata dall'ufficio finanziario, secondo le disposizioni che saranno prescritte dal regolamento.
Testo in vigore dal 13 luglio 1889 al 16 dicembre 2009
