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[1]Eccezionalmente e previo l'adempimento delle prescrizioni che saranno stabilite nel regolamento, l'alcool prodotto nelle fabbriche indicate nel precedente articolo potra' essere custodito anche in magazzino non annesso alle fabbriche.
[2]Questo magazzino sara' considerato come locale di fabbrica e sara' soggetto alle presentazioni della legge doganale per i depositi privati. Rispetto al pagamento della tassa sull'alcool depositato nel detto magazzino saranno applicate le disposizioni dell'art. 10 della legge 2 aprile 1886, N. 3754.
[3]Con le norme che saranno stabilite nel regolamento, il benefizio del deposito dello spirito in magazzini assimilati ai depositi doganali e' esteso anche ai commercianti all'ingrosso.
[4]Nei due casi considerati dal presente articolo le spese per la vigilanza saranno a carico degli interessati.
Testo in vigore dal 13 luglio 1889 al 16 dicembre 2009
