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Le disposizioni dell'art. 10 della legge del 2 aprile 1886, N. 3754, riguardanti il deposito dello spirito in magazzini assimilati ai depositi doganali, con dispensa dall'obbligo della cauzione per il pagamento della tassa, e quelle delle art. 14 della legge del 14 luglio 1887, N. 4703, sull'istituzione di speciali depositi doganali per lo spirito destinato all'esportazione, vanno applicate a tutte le fabbriche di spirito, escluse le distillerie agrarie presso le quali non e' applicato il misuratore.
Testo in vigore dal 13 luglio 1889 al 16 dicembre 2009
