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Le disposizioni dell'art. 10 della legge del 2 aprile 1886, N. 3754, riguardanti il deposito dello spirito in magazzini assimilati ai depositi doganali, con dispensa dall'obbligo della cauzione per il pagamento della tassa, e quelle delle art. 14 della legge del 14 luglio 1887, N. 4703, sull'istituzione di speciali depositi doganali per lo spirito destinato all'esportazione, vanno applicate a tutte le fabbriche di spirito, escluse le distillerie agrarie presso le quali non e' applicato il misuratore.

Testo in vigore dal 13 luglio 1889 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1889-07-11;6212~art11 · fonte del testo

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