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La tassa interna di fabbricazione degli spiriti e la sopratassa di confine sugli spiriti importati dall'estero sono ridotte alla misura di una lira e venti centesimi per ogni ettolitro e per grado dell'alcoolometro centesimale, alla temperatura di gradi 15,56 del termometro centigrado.
Testo in vigore dal 13 luglio 1889 al 16 dicembre 2009
