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[1]Compiuto l'esame, la Commissione procede alla classificazione degli aspiranti che abbiano riportato in ciascuna materia la maggioranza dei voti e non meno dei sette decimi nell'insieme delle prove, secondo un criterio complessivo desunto.
- a)dai voti conseguiti nell'esame pratico;
- b)dalla classificazione ottenuta nell'esame di ammissione al tirocinio;
- c)dai titoli posseduti, come pure dalle informazioni, raccolte con le norme stabilite dal regolamento, intorno all'attitudine dimostrata per le funzioni giudiziarie, ed alla capacita', alla condotta ed al carattere spiegati dall'aspirante durante il tirocinio.
[2]Agli aspiranti dichiarati idonei sono rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno, secondo le norme fissate per gli impiegati in missione.
[3]Essi sono nominati aggiunti giudiziarii, a misura che vi siano dei posti vacanti, nell'ordine della loro classificazione; ma, anche prima di tal nomina, possono essere destinati ad esercitare l'ufficio di vice-pretori con un'indennita' di funzioni.
Testo in vigore dal 11 giugno 1890 al 16 dicembre 2009
