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[1]L'esame pratico ha luogo ogni anno, e vi sovrintende una Commissione centrale nominata volta per volta dal Ministro della Giustizia e composta di almeno sette membri, scelti fra i magistrati delle Corti di cassazione e di appello; esso consta di prove scritte e di una prova orale.
[2]Le prove scritte consistono nello svolgimento, in forma di sentenza o di altro atto giudiziario, di quattro tesi sul diritto civile, amministrativo commerciale e penale rispettivamente, uniformi per tutti gli aspiranti e proposta dalla Commissione centrale. Tali prove si compiono presso la Corte d'appello, nel distretto della quale ciascun aspirante esercita le sue funzioni, sotto la vigilanza dei Capi della Corte.
[3]Gli scritti dei singoli aspiranti sono trasmessi alla Commissione, che giudica quali tra essi possano essere ammessi alla prova orale.
[4]La prova orale e' data nella Capitale del Regno innanzi alla Commissione suaccennata, ed e' specialmente rivolta ad accertare la cognizione del diritto positivo nelle materie sulle quali versano le prove scritte.
Testo in vigore dal 11 giugno 1890 al 16 dicembre 2009
