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[1]Gli uditori sono destinati con decreto ministeriale ai Collegi giudicanti, agli Uffici del Pubblico Ministero ed alle preture,

[2]Nei Collegi assistono alle udienze civili e penali, e sono addetti ai giudici per compiere gli studi ed i lavori che da questi siano loro affidati.

[3]Negli Uffici del Pubblico Ministero assistono pure alle udienze e trattano, sotto la direzione del Capo o de'suoi sostituti, gli affari d'amministrazione o di giurisdizione dei quali siano incaricati.

[4]Quando abbiano compiuto sei mesi di tirocinio, possono essere dal procuratore del Re delegati ad esercitare le funzioni del Pubblico Ministero presso le preture.

Testo in vigore dal 11 giugno 1890 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1890-06-08;6878~art5 · fonte del testo

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