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[1]I concorrenti che abbiano riportato i pieni voti in tutte le materie dell'esame d'ammissione, ed oltre a cio' abbiano pure ottenuto una dichiarazione di merito distinto da parte della Commissione, sono nominati uditori con precedenza ad ogni altro.
[2]Questi uditori godono, appena nominati, di una indennita' di lire 1500 all'anno, e possono presentarsi all'esame pratico, di cui parlano gli articoli 6, 7 e 8 della presente legge, dopo un solo anno di uditorato.
Testo in vigore dal 11 giugno 1890 al 16 dicembre 2009
