Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 giugno 1890 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il concorso ha luogo nella Capitale del Regno, e, di regola, in ciascun anno, innanzi ad una Commissione nominata di volta in volta dal Ministro della Giustizia e composta di almeno sette membri, scelti fra i magistrati appartenenti alle Corti di cassazione e di appello, gli avvocati esercenti ed i professori delle Facolta' di giurisprudenza.
[2]L'esame consiste:
[3]1° in una prova scritta su ciascuno dei seguenti gruppi di materie;
- a)filosofia del diritto e storia del diritto italiano,
- b)diritto romano,
- c)diritto costituzionale ed amministrativo,
- d)diritto e procedura civile,
- e)diritto commerciale,
- f)diritto e procedura penale;
[4]2° in una prova orale sulle materie dell'esame scritto, ed inoltre sul diritto internazionale e sul diritto ecclesiastico.
[5]I concorrenti dichiarati idonei per aver riportato in ciascuna materia la maggioranza dei voti e non meno dei sette decimi nell'insieme delle prove sono classificati fra loro, per gli effetti del concorso, secondo il numero totale dei voti riportati. In caso di parita' di voti sono preferiti i piu' anziani di laurea, e in caso di parita' di data nella laurea i piu' anziani di eta'.
[6]Sono nominati uditori, con decreto ministeriale, i primi classificati, entro i limiti dei posti messi a concorso.
Testo in vigore dal 11 giugno 1890 al 16 dicembre 2009
