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[1]Per essere nominato uditore, oltre le condizioni generali prescritte nell'articolo 9 della legge sull'ordinamento giudiziario, e' necessario:
[2]1° avere compiuto i ventuno e non ancora i trenta anni d'eta';
[3]2° aver conseguito la laurea in giurisprudenza in una Universita' italiana;
[4]3° avere vinto la prova di un concorso per esame.
[5]Non saranno ammessi al concorso coloro che, per le informazioni fornite dalle Autorita' giudiziarie del distretto nel quale risiedono, non risultino al Ministro della Giustizia di moralita' e condotta incensurate.
Testo in vigore dal 11 giugno 1890 al 16 dicembre 2009
