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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a dare le disposizioni transitorie e tutte quelle altre che occorrano per la compiuta esecuzione della presente legge, la quale entrera' in vigore nel termine che sara' fissato per regio decreto, ma in ogni caso non piu' tardi del 1° gennaio 1892, intendendosi abrogata dal giorno della sua attuazione ogni disposizione contraria.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 8 giugno 1890.
[4]UMBERTO.
[5]G. Zanardelli.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 11 giugno 1890 al 16 dicembre 2009
