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Fino a che non si possano esclusivamente destinare all'ufficio di vice-pretori funzionari di carriera, saranno conservati i vice-pretori mandamentali; ma la loro nomina sara' da ora innanzi triennale, salva riconferma, ed essi non potranno tenere udienza se non nei casi di malattia del titolare, ovvero di sua assenza per congedo o per urgente ragione di servizio.
Testo in vigore dal 11 giugno 1890 al 16 dicembre 2009
