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[1]Alla nomina per merito distinto possono aspirare gli aggiunti giudiziarii, dopo due anni di funzioni, ed i pretori.
[2]Vi possono pure aspirare, ma nel limite di un quinto dei posti da assegnarsi per merito distinto, i laureati in giurisprudenza che abbiano esercitata nel Regno la professione d'avvocato per non meno di sei anni, o per non meno di tre quando siano insegnanti effettivi di materie giuridiche in un istituto governativo d'istruzione superiore o secondaria ovvero liberi docenti con effetti legali nelle materie medesime presso una Universita' del Regno, e sempreche' ne siano dichiarati meritevoli dal rispettivo Consiglio dell'Ordine.
[3]Non saranno ammessi al concorso quegli avvocati che, per le informazioni fornite dal Consiglio dell'Ordine e dalle Autorita' giudiziarie del distretto nel quale esercitano la professione, non risultino al Ministro della Giustizia di moralita' e condotta incensurate.
[4]Gli aspiranti devono vincere la prova di un concorso per titoli e per esame innanzi ad una Commissione sedente nella Capitale del Regno e costituita nel modo indicato nell'articolo 7.
Testo in vigore dal 11 giugno 1890 al 16 dicembre 2009
