Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 giugno 1890 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Ai posti di giudice al tribunale e di sostituto procuratore del Re si provvede, nella proporzione di due terzi delle vacanze annuali, col criterio dell'anzianita' congiunta al merito, e, nella rimanente parte, per ragione di merito distinto. I posti che non si potessero nell'anno conferire per quest'ultimo titolo lo saranno pel primo.

Testo in vigore dal 11 giugno 1890 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1890-06-08;6878~art13 · fonte del testo

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