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Ai posti di giudice al tribunale e di sostituto procuratore del Re si provvede, nella proporzione di due terzi delle vacanze annuali, col criterio dell'anzianita' congiunta al merito, e, nella rimanente parte, per ragione di merito distinto. I posti che non si potessero nell'anno conferire per quest'ultimo titolo lo saranno pel primo.
Testo in vigore dal 11 giugno 1890 al 16 dicembre 2009
