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Le Amministrazioni delle Opere pie dovranno avere un esatto inventario di tutti gli atti, documenti, registri ed altre carte che costituiscono il loro archivio, e di tutti i beni mobili ed immobili ad esse spettanti. Quest'inventario, tenuto sempre in corrente per le variazioni, sara' riscontrato in contraddittorio quando avvengano cambiamenti di amministrazione.

Testo in vigore dal 25 agosto 1862 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1862-08-03;753~art8 · fonte del testo

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