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[1]Gli amministratori non possono prender parte alle deliberazioni riguardanti ad interessi loro propri o dei loro congiunti ed affini sino al quarto grado civile, ovvero ad interessi di altri stabilimenti soggetti alla loro amministrazione e vigilanza.
[2]Non potranno pure prender parte, direttamente o indirettamente, a contratti di locazione, di esazione e di appalti che si riferiscano alle Opere pie da essi amministrate o sorvegliate.
Testo in vigore dal 25 agosto 1862 al 16 dicembre 2009
