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[1]La presente legge andra' in vigore in tutto il Regno col 1.° gennaio 1863, e cesseranno contemporaneamente di avere vigore le disposizioni legislative anteriormente vigenti nelle varie Provincie dello Stato sulle Opere pie. Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia incerta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[2]Dat. in Torino addi' 3 agosto 1862.

[3]VITTORIO EMANUELE

[4]Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli R.Conforti.

[5]U. Rattazzi.

Testo in vigore dal 25 agosto 1862 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1862-08-03;753~art38 · fonte del testo

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