Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1862
Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 1862 al 16 dicembre 2009. 322 parole tolte, 20 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: Nelle Provincie meridionali i Consigli degli Ospizi saranno disciolti e subentreranno ad essi le Deputazioni provinciali in tutto cio' che non e' contrario alla presente legge.
tolto: Saranno disciolte parimente le Commissioni comunali di beneficenza, e saranno surrogate dalle Congregazioni di carita' a norma degli articoli 27 e 28.
tolto: Queste, oltre l'amministrazione loro propria a norma dell'articolo 29, amministrano le Opere pie speciali che erano concentrate nelle mani delle Commissioni comunali di beneficenza sino a che, a proposta delle Deputazioni provinciali, sentiti anche i Consigli comunali o ad istanza loro, siasi con Decreto Reale provveduto alla costituzione delle Amministrazioni speciali delle Opere pie.
tolto: Sino al 1.° gennaio 1865 i ratizzi imposti alle Opere pie continueranno a percepirsi dalla Deputazione provinciale ai soli oggetti seguenti:
tolto: 1.° Pagamento degli Impiegati addetti ai Consigli degli Ospizi, i quali potranno essere obbligati a prestare l'opera loro alla Deputazione provinciale;
tolto: 2.° Pagamento delle pensioni di diritto per quanto manca sulle rendite inscritte in testa dei Consigli degli Ospizi, le quali passano alle Deputazioni provinciali;
tolto: 3.° Sussidi fissi agli Stabilimenti d'interesse circondariale, provinciale e consortile;
tolto: 4.° Sussidi fissi ad individui, con facolta' alla Deputazione provinciale di rivederne ed emendarne l'elenco.
tolto: I Consigli provinciali nella sessione del 1863 determineranno i modi coi quali provvedere agli oggetti sovraindicati.
tolto: Le deliberazioni relative a tale materia dovranno ricevere speciale approvazione governativa.
tolto: Il ratizzo generale imposto alle Opere pie per il fondo a beneficio del Morotrofio di Aversa e dell'Istituto di San Nicola alla strada passera' al 1.° gennaio 1863 a carico del bilancio dello Stato sino a che sia diversamente disposto.
tolto: Sono approvati dal Ministro dell'Interno i conti consuntivi delle Opere pie consortili di due o piu' Provincie.
tolto: Le Amministrazioni o Governi delle Opere pie, che attualmente dipendono direttamente dal Ministro dell'Interno, dipenderanno dal Prefetto della Provincia dove l'Opera pia ha sede, sentita la Deputazione provinciale e cio' sino a che sia provveduto con legge speciale alla costituzione definitiva delle Opere pie medesime.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1862-08-03;753~art34 · fonte del testo
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