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Le Opere pie che non abbiano a termini delle leggi anteriori trasmesso al Prefetto l'inventario di cui all'articolo 9 della presente, dovranno entro un anno uniformarsi alla disposizione dell'articolo medesimo, trasmettendo ad un tempo una esatta relazione sull'origine e sull'oggetto della istituzione, sul modo col quale si provvede al suo mantenimento ed alla sua amministrazione, come pure sull'attuale sua condizione.
Testo in vigore dal 25 agosto 1862 al 16 dicembre 2009
