Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 agosto 1862 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Le Congregazioni di carita' amministrano tutti i beni destinati genericamente a pro' dei poveri in forza di legge, o quando nell'atto di fondazione non venga determinata l'Amministrazione, Opera pia o pubblico Stabilimento in cui favore sia disposto, o qualora la persona incaricata di cio' determinare non possa o non voglia accettare l'incarico.
[2]Potra' pero' il Consiglio comunale, a beneficio dei cui abitanti e' fatto il lascito, proporre anche in tali casi la istituzione di un'Amministrazione speciale, seguendo le norme degli articoli 4 e 28.
Testo in vigore dal 25 agosto 1862 al 16 dicembre 2009
