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La Deputazione provinciale, prima di concedere o negare l'approvazione delle deliberazioni, puo' ordinare le indagini che ravvisi indispensabili, od anche commettere a periti di esaminare i progetti d'opere e verificare se la spesa non ecceda i confini previsti.
Testo in vigore dal 25 agosto 1862 al 16 dicembre 2009
