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[1]Sono approvati dalla Deputazione provinciale:
[2]1.° I regolamenti d'amministrazione;
[3]2.° I conti consuntivi, salvo il disposto dell'art. 19; quando una parte delle spese ordinarie del pio Istituto e' a carico della Provincia, debbono essere approvati anche i bilanci;
[4]3.° I contratti d'acquisto o d'alienazione d'immobili, l'accettazione o rifiuto di lasciti o doni, salve, per cio' che riguarda beni stabili, le disposizioni della legge 5 giugno 1850 relativa alla capacita' di acquistare dei corpi morali, che sara' pubblicata nei nuovi territori;
[5]4.° Le deliberazioni che importano trasformazione e diminuzione di patrimonio o che impegnano le Opere pie a iniziare liti non riguardanti l'esazione delle rendite;
[6]5.° I regolamenti che determinano i rapporti e le norme di operare di diversi Istituti che avendo uno scopo analogo intendono di unire le loro amministrazioni, tenendone pero' distinto il rispettivo patrimonio.
Testo in vigore dal 25 agosto 1862 al 16 dicembre 2009
