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[1]Le alienazioni, locazioni ed altri simili contratti, appalti di cose od opere, il cui valore complessivo e giustificato oltrepassa le lire cinquecento, si fanno all'asta, pubblica colle forme stabilite per l'appalto delle opere dello Stato.
[2]La Deputazione provinciale pero' potra' permettere che i contratti seguano a licitazione o trattativa privata.
Testo in vigore dal 25 agosto 1862 al 16 dicembre 2009
