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Sono Opere pie soggette alle disposizioni della presente legge gli Istituti di carita' e di beneficenza, e qualsiasi ente morale avente in tutto od in parte per fine di soccorrere alle classi meno agiate, tanto in istato di sanita' che di malattia, di prestare loro assistenza, educarle, istruirle od avviarle a qualche professione, arte o mestiere.
Testo in vigore dal 25 agosto 1862 al 16 dicembre 2009
