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[1]Gli articoli 5 e 10 della Legge 7 luglio 1866, numero 3062, sono modificati come segue:

[2]« Articolo 5. I militari di bassa forza in servizio attivo, i quali non servano in qualita' di surrogati ordinari, sieno di buona condotta, risultino idonei per fisica disposizione ad intraprendere ed ultimare una nuova ferma di anni 5, non sieno ammogliati ne' vedovi con prole, possono essere ammessi al riassoldamento con premio quando si trovino in una delle condizioni qui sotto specificate:

  • a)I Sotto Ufficiali e i Caporali che abbiano compiuto 5 anni di servizio effettivo sotto le armi e non oltrepassino l'eta' di anni 36 i primi, e di 33 i secondi, non che i Capi Armaiuoli dopo 5 anni dalla loro nomina e non oltre i 36 anni di eta';
  • b)I militari di bassa forza dell'Arma dei Carabinieri Reali che abbiano ultimato 8 anni di servizio effettivo e non oltrepassino l'eta' di anni 40
  • c)I Soldati fregiati della medaglia al valore militare e tutti gli uomini di bassa forza non ricordati nelle due lettere precedenti, che, o per Legge o per concessione del Ministro della Guerra, percorrono la ferma permanente, qualora non abbiano oltrepassato l'eta' di anni 33, ed abbiano compiuto 8 anni di effettivo servizio sotto le armi.

[3]E' data facolta' al Ministro della Guerra di ammettere a godere anticipatamente il soprassoldo inerente al riassoldamento con premio i militari di cui nella lettera a nell'atto dell'invio in congedo illimitato della classe cui appartengono se di ferma temporanea, o che abbiano percorso un uguale periodo di servizio se di ferma permanente, i Reali Carabinieri di cui nella lettera b, e i militari di cui nell'articolo 6, dopo compiuto il 6° anno di servizio effettivo, fisse rimanendo le condizioni stabilite nelle medesime lettere a e b e all'articolo 6, relative agli anni di servizio per poter conseguire poi il riassoldamento con premio. »

[4]« Articolo 10. Il Sotto Ufficiale che abbia ultimato il periodo del riassoldamento con premio, puo' essere ammesso ad un secondo riassoldamento parimente con premio, sempreche' non oltrepassi l'eta' di anni 36.

[5]I militari dell'Arma dei Carabinieri Reali possono essere ammessi ad un secondo e terzo riassoldamento, sempreche' non oltrepassino l'eta' di anni 40, non facendo ostacolo, per i soli graduati di quest'Arma, la qualita' di ammogliati durante il periodo del primo o del secondo riassoldamento.

[6]Ogni nuovo riassoldamento con premio da' diritto agli stessi vantaggi di cui all'articolo 9, senza pregiudizio di quelli gia' acquistati al termine della ferma di un riassoldamento anteriore.»

Testo in vigore dal 8 febbraio 1872 al 14 giugno 1874

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1872-02-06;664~art1 · fonte del testo

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