Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 luglio 1893 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Se i debitori non pagassero l'annualita' entro i trenta giorni dalla scadenza, saranno sottoposti all'interesse di mora del 6 per cento sulla annualita' stessa, da computarsi dal giorno della scadenza.
Testo in vigore dal 8 luglio 1893 al 16 dicembre 2009
