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[1]Il periodo dell'ammortamento sara' dai sei ai diciotto anni, a scelta dei debitori.
[2]Le annualita' fisse avranno le scadenze medesime della prestazione affrancata. La prima annualita' fissa sara' pagata alla prima ordinaria scadenza dopo la stipulazione dell'atto.
Testo in vigore dal 8 luglio 1893 al 16 dicembre 2009
