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[1]Le disposizioni della presente legge non sono applicabili alle affrancazioni gia' stipulate secondo le norme stabilite nella legge 29 gennaio 1880 n. 5253.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 29 giugno 1893.
[4]UMBERTO.
[5]GAGLIARDO. GIOLITTI.
[6]Visto, Pel Guardasigilli: GIOLITTI.
Testo in vigore dal 8 luglio 1893 al 16 dicembre 2009
