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E' fatta facolta' ai debitori delle annue prestazioni dovute al Demanio dello Stato, al Fondo per il culto e al l'Asse ecclesiastico di Roma, ed affrancabili giusta la legge 29 gennaio 1880 n. 5253, di pagare il prezzo di affrancazione mediante una serie di annualita' uguali, comprensive dell'interesse del 5 per cento e della quota di ammortamento, quando addivengano alla stipulazione dell'atto entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge.
Testo in vigore dal 8 luglio 1893 al 16 dicembre 2009
