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[1]Per i diritti d'uso esercitati o vantati da intere popolazioni o da parte di esse, la rappresentanza delle medesime, tanto nelle trattative e nelle convenzioni, quanto nei giudizi, verra' assunta dalle rispettive Amministrazioni municipali.
[2]In questi casi anche la dichiarazione ordinata nell'art. 1° sara' fatta dall'Amministrazione stessa.
[3]E' riservata in ogni caso ai singoli utenti la facolta' di fare valere direttamente i loro diritti.
Testo in vigore dal 7 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009
