Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Ove le parti non possano mettersi d'accordo o intorno all'esistenza ed estensione del diritto d'uso, o intorno alla quantita' del bosco da cedere, od intorno all'ammontare del compenso, la controversia viene deferita al giudizio dei tribunali ordinari, dinanzi ai quali si procedera' sempre in via sommaria.

[2]Gli atti di affrancazione compiuti per via conciliativa sono resi esecutorii con decreto Reale, previo avviso del Consiglio di Stato.

Testo in vigore dal 7 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1875-11-01;2794~art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari