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[1]Ove le parti non possano mettersi d'accordo o intorno all'esistenza ed estensione del diritto d'uso, o intorno alla quantita' del bosco da cedere, od intorno all'ammontare del compenso, la controversia viene deferita al giudizio dei tribunali ordinari, dinanzi ai quali si procedera' sempre in via sommaria.
[2]Gli atti di affrancazione compiuti per via conciliativa sono resi esecutorii con decreto Reale, previo avviso del Consiglio di Stato.
Testo in vigore dal 7 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009
