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[1]E' data facolta' al Governo, qualora non si provveda altrimenti con patti speciali, di affrancare i boschi suddetti da qualsiasi diritto d'uso, sia mediante la cessione agli utenti, a titolo enfiteutico od in proprieta' assoluta, di una parte del bosco di un valore eguale a quello che si giudichi competere al diritto d'uso, sia mediante un corrispondente compenso in danaro.
[2]Nel caso che l'esercizio del pascolo o delle altre servitu' d'uso sia riconosciuto, in tutto od in parte, indispensabile alla sussistenza di una popolazione, il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, intesi il Consiglio comunale, il Comitato forestale e il Consiglio di Stato, sospendera' l'affrancazione regolando l'esercizio dei diritti d'uso.
Testo in vigore dal 7 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009
