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[1]E' data facolta' al Governo, qualora non si provveda altrimenti con patti speciali, di affrancare i boschi suddetti da qualsiasi diritto d'uso, sia mediante la cessione agli utenti, a titolo enfiteutico od in proprieta' assoluta, di una parte del bosco di un valore eguale a quello che si giudichi competere al diritto d'uso, sia mediante un corrispondente compenso in danaro.

[2]Nel caso che l'esercizio del pascolo o delle altre servitu' d'uso sia riconosciuto, in tutto od in parte, indispensabile alla sussistenza di una popolazione, il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, intesi il Consiglio comunale, il Comitato forestale e il Consiglio di Stato, sospendera' l'affrancazione regolando l'esercizio dei diritti d'uso.

Testo in vigore dal 7 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1875-11-01;2794~art3 · fonte del testo

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