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I convenuti che non abbiano residenza o domicilio nel Comune dove sono siti i fondi gravati dalla prestazione, dovranno eleggerlo in detto Comune; altrimenti tutte le notificazioni posteriori alla citazione, non esclusa quella delle sentenze, saranno fatte loro nella Cancelleria del Tribunale.
Testo in vigore dal 11 giugno 1873 al 16 dicembre 2009
