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[1]Nel caso che, o per la qualita' di coltura del fondo o per altre condizioni di fatto e di diritto, il prodotto su cui si riscuote la prestazione non sia annuale, o non sia tutto quanto il prodotto annuale del fondo, il reddito effettivo su cui va presa l'aliquota della rendita deve essere ridotto in proporzione e ragguagliato a quella sola parte di prodotto su cui la prestazione gravita.
[2]Questa riduzione sara' fatta o d'accordo tra le parti o per giudizio di un perito.
Testo in vigore dal 11 giugno 1873 al 16 dicembre 2009
